1. Gli imprenditori nel settore dell'agricoltura e le aziende che producono e commercializzano biocarburanti, anche tramite il coinvolgimento delle proprie associazioni di categoria, hanno facoltà di stipulare intese di filiera e contratti quadro, ai sensi di quanto stabilito dagli articoli 9 e 10 del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102.
2. Ai sensi degli articoli 9 e 10 del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102, il Ministero delle politiche agricole e forestali ha facoltà di stipulare contratti di programma agroenergetici, aventi come scopo l'integrazione della filiera agroenergetica, la valorizzazione, la produzione, la trasformazione, la commercializzazione, la distribuzione di biomasse agricole e di biocarburanti di origine agricola, nonché i criteri e le condizioni generali.
3. Oltre agli operatori indicati nel comma 1, possono sottoscrivere le intese di filiera, i contratti quadro ed i contratti di programma agroenergetici, le imprese di produzione di energia elettrica e tutti i soggetti interessati, pubblici o privati, come singoli o attraverso le organizzazioni professionali o le associazioni di categoria.
a) l'indicazione degli obiettivi del contratto dal punto di vista economico, agricolo, industriale, commerciale e finanziario;
b) l'indicazione del soggetto proponente e degli eventuali altri soggetti apportatori di investimenti;
c) la specificazione di ogni iniziativa prevista;
d) le modalità di copertura finanziaria degli investimenti e le previsioni economiche, patrimoniali e finanziarie.
7. I contratti di programma agroenergetici, in conformità a quanto stabilito dalla presente legge, sono disciplinati dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, su proposta del Ministro delle attività produttive e del Ministro delle politiche agricole e forestali, entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge.
8. La sottoscrizione di un contratto quadro o di un contratto di programma agroenergetico costituisce titolo preferenziale:
a) nei bandi pubblici per il conferimento di finanziamenti nell'ambito di iniziative e di progetti volti alla promozione
b) per l'accesso al Fondo di cui all'articolo 4, comma 5;
c) nei contratti di fornitura dei biocarburanti per il trasporto e il riscaldamento con aziende a partecipazione pubblica, ai sensi dell'articolo 5;
d) per l'attribuzione delle quote di esenzione e dei finanziamenti di cui agli articoli 6 e 7.
9. All'articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 agosto 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 212 del 12 settembre 2005, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:
«h-bis) agroenergetica».
10. La disposizione di cui al comma 9 ha efficacia a decorrere dal mese successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.